L’esercizio di tale diritto spetta a chiunque, non essendo subordinato all’esistenza di un interesse concreto e attuale in capo all’istante.
Non richiede motivazione, essendo sufficiente che gli atti, le informazioni o i dati richiesti non risultino pubblicati sul sito webistituzionali, ovvero la loro pubblicazione risulti incompleta.
COME ESERCITARE IL DIRITTO
La richiesta è gratuita, non deve essere motivata e va indirizzata al Responsabile della Trasparenza secondo il modello scaricabile dalla presente sezione.
TUTELA DELL’ACCESSO CIVICO
Nei casi di ritardo o mancata risposta il richiedente può ricorrere al titolare del potere sostitutivo di cui all’art. 2, comma 9-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e s.m.i. (individuato, con deliberazione della C.S. n° 15/2013, nella figura del Segretario Generale), che, verificata la sussistenza dell’obbligo di pubblicazione, nei termini di cui al comma 9-ter del medesimo articolo, provvede ai sensi del comma 3° dell’art. del D.Lgs. 33/2013.
In ogni caso, contro le decisioni e contro il silenzio sulla richiesta di accesso civico connessa all’inadempimento degli obblighi di trasparenza il richiedente può proporre ricorso al giudice amministrativo entro 30 (trenta) giorni dalla conoscenza della decisione dell’Amministrazione o dalla formazione del silenzio.